Riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni in Italia: focus sul trust
La novità più rilevante della riforma è l'introduzione di un regime opzionale di tassazione anticipata al momento del conferimento dei beni al trust o all'apertura della successione.
La recente approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), segna un punto di svolta significativo nella disciplina fiscale applicabile ai trust, in particolare riguardo l'imposta sulle successioni e donazioni.
La riforma si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione delle imposte indirette, mirato a fornire maggiore certezza e coerenza normativa, colmando le lacune lasciate finora alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza.
Territorialità e tassazione dei beni segregati in trust
Il nuovo decreto conferma e formalizza i principi di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust, un aspetto finora regolato principalmente dalla prassi amministrativa, come indicato nella Circolare 34/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, il testo stabilisce che se il disponente è residente in Italia al momento della segregazione dei beni in trust, l'imposta si applica a tutti i beni e diritti, ovunque situati nel mondo, trasferiti ai beneficiari. Al contrario, se il disponente è residente all'estero, la tassazione è limitata ai beni e ai diritti situati in Italia.
Questo principio si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come il momento rilevante per l'applicazione dell'imposta sia quello in cui i beni escono dal trust per essere trasferiti ai beneficiari, realizzando un arricchimento a titolo gratuito. Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata dal decreto, che sottolinea l'obbligo di verificare i presupposti territoriali al momento del conferimento dei beni in trust.
La nuova opzione di tassazione anticipata
La novità più rilevante della riforma è l'introduzione di un regime opzionale di tassazione anticipata, che rappresenta un'alternativa alla tradizionale tassazione in "uscita" dei beni dal trust.
Questo regime consente al disponente, o al trustee in caso di trust testamentario, di pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento dei beni al trust o all'apertura della successione.
L'aliquota e le franchigie applicabili sono determinate in base al rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari, come previsto dalle regole generali dell'imposta sulle successioni e donazioni. Più precisamente, l'aliquota per i trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta è fissata al 4% con una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, mentre per i fratelli è del 6% con una franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Altre categorie di beneficiari, come i parenti fino al quarto grado, sono soggette a un'aliquota del 6% senza franchigia, mentre per gli altri soggetti l'aliquota è dell'8%.
Il decreto stabilisce che, nel caso in cui al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione non sia possibile identificare con precisione la "categoria dei beneficiari", si applicherà l'aliquota più elevata (8%) senza tener conto delle franchigie. Questo accade quando non è possibile determinare la classe di parenti o affini per i quali la tassazione sarebbe omogenea. Tale previsione rappresenta un meccanismo di tutela per l'erario, garantendo che non vi siano lacune nell'imposizione fiscale quando non vi è certezza sulla destinazione finale dei beni segregati.
Impatto e prospettive future
L'introduzione di questa opzione di tassazione anticipata potrebbe incentivare l'utilizzo del trust come strumento di pianificazione patrimoniale, offrendo ai contribuenti la possibilità di beneficiare di una maggiore certezza fiscale e di una programmazione più efficace della trasmissione del patrimonio.
L'Italia continua a presentare un regime fiscale particolarmente favorevole per i trasferimenti di beni per donazione o mortis causa, con aliquote e franchigie tra le più competitive in Europa.
In un contesto di crescente mobilità internazionale delle persone fisiche, è fondamentale tenere in considerazione che l'Italia ha in vigore convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione sulle successioni e donazioni con un numero limitato di Stati: Danimarca (1996), Francia (1990), Grecia (1964), Israele (1968), Svezia (1956), il Regno Unito (1966) e gli Stati Uniti d'America (1955).