Conti all'estero, cripto-attività e polizze vita: gestisci i tuoi obblighi dichiarativi per evitare pesanti sanzioni e maggiorazioni in Francia
Di fronte a una richiesta di informazioni da parte dell'amministrazione fiscale, è fondamentale agire tempestivamente. I dossier di regolarizzazione possono risultare particolarmente complessi e impegnativi, soprattutto a causa del diritto di rettifica dell'amministrazione.
Introduzione: Gli scambi automatici di informazioni al servizio della lotta contro la frode fiscale
Nel 2023, la Francia ha ricevuto informazioni su 7,7 milioni di conti bancari detenuti all'estero da residenti fiscali francesi, trasmesse dalle amministrazioni fiscali dei paesi partner (comunicato stampa del 14 novembre 2024, n. 26 del Ministero incaricato del bilancio e dei conti pubblici). Questi dati, scambiati nell'ambito dei dispositivi internazionali di scambio automatico di informazioni, testimoniano la cooperazione rafforzata tra Stati per promuovere la trasparenza e combattere la frode fiscale.
Questi scambi automatici sono disciplinati da due principali strumenti normativi:
- A livello europeo, dalla direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, nota come "DAC 2";
- A livello internazionale, dall'accordo multilaterale tra autorità competenti del 29 ottobre 2014, promosso dall'OCSE, noto come Common Reporting Standard (CRS).
Grazie a questi strumenti, le amministrazioni fiscali trasmettono ogni anno informazioni relative ai conti finanziari dei contribuenti. Nel 2023, questi dati hanno permesso alla Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFiP) di rafforzare i controlli fiscali: sono stati effettuati oltre 7.000 controlli, con recuperi di imposte e sanzioni per un importo totale di 210 milioni di euro, pari a un aumento del 35% rispetto all'anno precedente.
Questi risultati illustrano l'efficacia crescente di tali scambi nel rilevare e sanzionare la dissimulazione di conti o patrimoni all'estero, in particolare per quanto riguarda l'imposta sul reddito e i diritti di successione.
Presso TaxLhab, siamo pienamente impegnati nell'assistere i contribuenti nella regolarizzazione dei loro conti bancari, contratti di assicurazione sulla vita o attività digitali non dichiarate all'estero. Di fronte a una richiesta di informazioni da parte dell'amministrazione fiscale, è fondamentale agire tempestivamente. Rivolgersi a un avvocato specializzato garantisce una gestione strategica ed efficace della propria situazione.
I dossier di regolarizzazione possono essere particolarmente complessi e impegnativi, soprattutto a causa del diritto di rettifica dell'amministrazione, che si estende fino alla fine del decimo anno successivo a quello dell'imposizione interessata. Una risposta adeguata e conforme nei tempi previsti è essenziale per limitare i rischi di maggiorazioni e sanzioni.
In questo articolo proponiamo un promemoria sintetico sull'estensione degli obblighi dichiarativi, nonché sulle maggiorazioni e sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Gli obblighi dichiarativi dei contribuenti residenti fiscali in Francia
Le persone fisiche che hanno la loro residenza fiscale in Francia sono, in linea di principio, soggette all'imposta sul reddito per l'insieme dei loro redditi mondiali, salvo disposizioni previste dalle convenzioni fiscali internazionali. In tale contesto, i residenti fiscali francesi sono soggetti a diversi obblighi dichiarativi specifici, volti a garantire una trasparenza totale del loro patrimonio finanziario e digitale:
- I conti bancari detenuti all'estero, siano essi aperti, utilizzati, detenuti o chiusi, devono essere dichiarati (articolo 1649 A del Codice generale delle imposte - CGI);
- I contratti di capitalizzazione o di assicurazione sulla vita sottoscritti presso organismi situati al di fuori della Francia devono anch'essi essere dichiarati (articolo 1649 AA del CGI);
- I conti di attività digitali, come i portafogli di criptovalute detenuti su piattaforme estere, sono soggetti a dichiarazione obbligatoria dal 1° gennaio 2020 (articolo 1649 bis C del CGI).
Questi obblighi riguardano una grande varietà di situazioni. Alcuni contribuenti mantengono conti bancari aperti all'estero durante soggiorni professionali o per ragioni familiari, ad esempio dopo aver ereditato conti trasmessi nell'ambito di una successione o di una donazione. Altri possono aprire conti all'estero per ragioni fiscali, specialmente in paradisi fiscali non cooperativi, per ridurre o evitare l'imposizione di alcuni redditi. Questi conti sono talvolta detenuti tramite strutture giuridiche come trust o fondazioni situati in giurisdizioni come Liechtenstein o Panama.
È altresì comune che i redditi finanziari (interessi o dividendi) percepiti all'estero siano debolmente tassati, o addirittura esenti in certi casi, come in Svizzera o in Belgio per le plusvalenze su azioni. Queste pratiche, se non correttamente dichiarate, espongono i contribuenti a sanzioni pesanti.
Dichiarazione dei conti bancari detenuti all'estero
Ai sensi dell'articolo 1649 A del Codice generale delle imposte (CGI), modificato dall'articolo 7 della legge n. 2018-898 del 23 ottobre 2018, le persone fisiche, le associazioni e le società non aventi forma commerciale, domiciliate o stabilite in Francia, sono tenute a dichiarare, contestualmente alla dichiarazione dei redditi o dei risultati, le referenze dei conti bancari aperti, detenuti, utilizzati o chiusi all'estero.
Evoluzione dell'obbligo dichiarativo
Prima di questa riforma, l'obbligo si applicava solo ai conti "utilizzati", ossia a quelli che avevano registrato almeno un'operazione di accredito o addebito durante il periodo di riferimento. Dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di dichiarazione è stato esteso alla semplice detenzione passiva di conti, includendo quindi anche i conti inattivi o dormienti. Questa evoluzione rappresenta un significativo rafforzamento degli obblighi dichiarativi per i contribuenti.
Notione di conto bancario
La nozione di "conto" è interpretata in maniera molto ampia dall'amministrazione fiscale. Secondo il BOI-CF-CPF-30-20 (§120, 26 maggio 2021), essa copre tutti i conti aperti fuori dalla Francia presso persone fisiche o giuridiche che ricevono abitualmente in deposito valori mobiliari, titoli o fondi. Ciò include, tra gli altri, i conti detenuti presso istituti bancari, prestatori di servizi di investimento, amministrazioni pubbliche, notai o agenti di cambio.
Modalità dichiarative
Ogni conto aperto, detenuto, utilizzato o chiuso durante l'anno o l'esercizio deve essere dichiarato singolarmente. L'obbligo si estende anche ai conti detenuti dai membri del nucleo familiare fiscale, compresi i figli a carico.
Per conformarsi a questo obbligo, i contribuenti devono compilare il modulo n. 3916, la cui versione per l'anno 2023 è disponibile sul sito dell'amministrazione fiscale. Questo modulo deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi cartacea o compilato online nell'area personale del contribuente entro la data limite di presentazione o di teletrasmissione.
Dichiarazione dei conti di assets digitali
Ai sensi dell'articolo 1649 bis C del Codice generale delle imposte (CGI), i contribuenti residenti fiscali francesi devono dichiarare i conti di assets digitali aperti, detenuti, utilizzati o chiusi nel corso dell'anno o dell'esercizio. Questa obbligazione si applica anche ai membri del loro nucleo familiare fiscale e alle persone a esso collegate.
Notione di detenzione e utilizzo
Un contribuente è considerato detentore di un conto di attività digitali quando ne è titolare, co-titolare, beneficiario economico o avente diritto economico. La nozione di "utilizzo" si applica non appena sia stata effettuata un'operazione di accredito o addebito nel corso dell'anno, indipendentemente dal fatto che tale operazione sia stata eseguita dal titolare del conto o tramite procura, per proprio conto o a favore di un residente fiscale francese.
Modalità dichiarative
Ogni conto di attività digitali, che sia a uso privato, professionale o misto (privato e professionale), deve essere dichiarato separatamente. A tal fine, i contribuenti devono compilare il modulo n. 3916-bis, disponibile sul sito delle imposte (www.impots.gouv.fr). Questo modulo deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi cartacea o completato online nell'area personale del contribuente entro la scadenza prevista.
Estensione dell'obbligo
L'obbligo dichiarativo si applica a tutti i conti di attività digitali detenuti presso piattaforme estere o altre entità abilitate a ricevere depositi di attività digitali. Tale obbligo mira a garantire una maggiore trasparenza, in particolare in un contesto in cui le attività digitali, come le criptovalute, sono spesso utilizzate in transazioni transfrontaliere.
Sanzioni e infrazioni penali
Gli obblighi dichiarativi relativi ai conti bancari esteri e alle attività digitali sono accompagnati da sanzioni particolarmente dissuasive, previste dall'articolo 1729-0 A e dal 2 del IV dell'articolo 1736 del Codice generale delle imposte (CGI). Tali sanzioni variano a seconda che le somme presenti sui conti esteri siano state dichiarate o meno.
Sanzioni per mancata dichiarazione dei conti bancari esteri
- Una multa forfettaria di 1.500 € per ogni conto non dichiarato, aumentata a 10.000 € se il conto è situato in uno Stato o territorio non cooperativo (ETNC).
- Una maggiorazione dell'80% dei diritti dovuti se le somme presenti su questi conti comportano una rettifica dell'imposta dovuta. Questa maggiorazione non può essere inferiore alle multe sopra indicate.
La multa per mancata dichiarazione è prescritta al termine del quarto anno successivo a quello dell'infrazione. Ad esempio, un'infrazione commessa nel 2017 (dichiarazione del 2016) poteva essere sanzionata fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, se un contribuente omette di dichiarare un conto bancario all'estero, i fondi che transitano attraverso tale conto sono considerati redditi imponibili, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Tale prova deve dimostrare che le somme sono esenti, già tassate o fuori dal campo di applicazione dell'imposta.
Sanzioni specifiche per le attività digitali
Per i conti di attività digitali non dichiarati conformemente all'articolo 1649 bis C del CGI:
- Una multa di 750 € per ogni conto non dichiarato o di 125 € per omissione o inesattezza, con un limite massimo di 10.000 € per dichiarazione.
- Se il valore di mercato dei conti supera i 50.000 € in un qualsiasi momento dell'anno, tali importi sono aumentati a 1.500 € per conto non dichiarato e 250 € per omissione o inesattezza.
Poteri ampliati dell'amministrazione fiscale
In caso di mancata dichiarazione ripetuta negli ultimi dieci anni, l'amministrazione fiscale può richiedere giustificazioni sull'origine dei fondi presenti sui conti esteri. Se le risposte sono insufficienti o assenti, essa può procedere a una tassazione d'ufficio al tasso del 60% applicabile ai diritti di successione.
Procedimenti penali per frode fiscale
L'amministrazione fiscale può inoltre denunciare i contribuenti per frode fiscale davanti al tribunale penale quando dimostra l'intenzionalità della frode. Dal 23 ottobre 2018, tale denuncia è obbligatoria quando i recuperi fiscali superano i 100.000 € e sono accompagnati da maggiorazioni di almeno il 40%.
Il reato di frode fiscale è punibile con:
- Una pena detentiva di 5 anni e una multa di 500.000 €, raddoppiata in caso di prodotto dell'infrazione.
- In caso di frode fiscale aggravata, 7 anni di reclusione e una multa fino a 3 milioni di € o al doppio del prodotto derivante dall'infrazione, se superiore.
Dichiarazione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
Ai sensi dell'articolo 1649 AA del Codice generale delle imposte (CGI), introdotto dall'articolo 37-III della legge n. 98-1266 del 30 dicembre 1998, i residenti fiscali francesi sono tenuti a dichiarare, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, i contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione sottoscritti presso organismi situati al di fuori della Francia. Tale dichiarazione deve essere effettuata tramite il modulo n. 3916.
Estensione dell'obbligo
Questo obbligo riguarda tutti i contratti sottoscritti presso organismi esteri indicati nell'articolo 990 I del CGI, siano essi contratti che garantiscono rischi in corso di vita o in caso di decesso, oppure assicurazioni miste. Si applica indipendentemente dalle modalità di versamento dei premi (liberi o periodici) e dalle prestazioni (pagamento di un capitale o di una rendita).
La dichiarazione deve riguardare tutti i contratti sottoscritti, modificati o conclusi nel corso dell'anno civile precedente, inclusi quelli detenuti dalle persone a carico del contribuente ai sensi degli articoli 196-196 B del CGI. Dal decreto n. 2021-184 del 18 febbraio 2021, l'articolo 344 C dell'allegato III del CGI precisa le modalità di tale dichiarazione.
Sanzioni per mancata dichiarazione
I contribuenti che omettono di dichiarare tali contratti sono soggetti a severe sanzioni finanziarie:
- Una multa di 1.500 € per contratto non dichiarato, aumentata a 10.000 € se il contratto è detenuto in uno Stato o territorio non cooperativo (ETNC).
- Una maggiorazione dell'80% dei diritti dovuti, applicabile quando vengono effettuate rettifiche fiscali sulle somme presenti su tali contratti. Tale maggiorazione sostituisce le multe sopra indicate, ma non può essere inferiore al loro importo.
Regime particolare e presunzione di reddito
Dal 2012, una presunzione di reddito grava sui contratti non dichiarati: i versamenti effettuati verso o da un contratto di assicurazione sulla vita non dichiarato sono considerati, salvo prova contraria, redditi imponibili. Tali redditi sono inoltre soggetti ai contributi sociali e a una maggiorazione del 40%, oltre agli interessi di mora.
Infine, per i contratti di cui non sono giustificate l'origine e le modalità di acquisizione, l'articolo 755 del CGI prevede che essi siano considerati patrimonio acquisito a titolo gratuito, soggetto ai diritti di successione al tasso più elevato della scala.
Periodo di applicazione delle disposizioni
Le disposizioni attuali dell'articolo 1649 AA del CGI si applicano alle inadempienze relative alle dichiarazioni da presentare a partire dal 31 dicembre 2016. Per le inadempienze anteriori, resta applicabile la multa equivalente al 5% del valore patrimoniale del contratto.