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Il contributo differenziale sui redditi elevati: un'imposizione minima per le persone fisiche residenti fiscali in Francia

Per l'anno 2025, sarà applicata un'imposizione effettiva minima temporanea del 20% sui redditi più elevati. Questo meccanismo mira a garantire che il livello di tassazione dei contribuenti non scenda al di sotto di questa soglia. In questo articolo, illustreremo il funzionamento di questa modalità di imposizione attraverso esempi numerici, al fine di aiutare i nostri lettori a comprendere meglio il suo impatto fiscale complessivo.

Categorie
Droit fiscal du patrimoine
Date
24.2.25

Ci impegniamo a semplificare le informazioni per rendere questa lettura più accessibile per gli italiani in Francia che desiderano comprendere l’imposizione minima del 20%, introdotta dalla Legge francese di Bilancio per il 2025, sui "redditi elevati" percepiti nel 2025 da alcuni contribuenti residenti fiscali in Francia.

La nuova imposizione, denominata "Contributo Differenziale Applicabile a Determinati Contribuenti Titolari di Redditi Elevati" (che d’ora in avanti chiameremo "CDHR", acronimo francese di tale nuova forma di imposizione), verrà illustrata attraverso l’esempio di un contribuente single, senza figli fiscalmente a carico e residente fiscale in Francia, che percepisce esclusivamente dividendi ogni anno.

Nella nostra analisi, ipotizziamo che questo contribuente percepisca un reddito di 400.000 € sia nel 2024 che nel 2025. L’anno 2024 è caratterizzato dall’assenza del CDHR, mentre il 2025 ne segna l’entrata in vigore. Questo doppio scenario ci consentirà di analizzare l’impatto fiscale complessivo del CDHR sul contribuente.

L’anno 2024 e le regole di imposizione "prima del CDHR"

In linea generale, l’imposta francese sul reddito è calcolata secondo un sistema a scaglioni progressivi. Per l’anno 2024, questo sistema è articolato come segue:

  • Fino a 11.497 €: 0%
  • Da 11.498 € a 29.315 €: 11%
  • Da 29.316 € a 83.823 €: 30%
  • Da 83.824 € a 180.294 €: 41%
  • Oltre 180.294 €: 45%

Tuttavia, i dividendi (così come altri redditi finanziari) sono soggetti a un trattamento specifico: sono innanzitutto sottoposti alla "Prélèvement Forfaitaire Unique" ("PFU") del 12,8%, prelevato dall’ente pagatore del dividendo.

In fase di dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per l’applicazione della tassazione progressiva se questo metodo di calcolo si rivela più vantaggioso. Infatti, il PFU si applica sul reddito lordo, mentre la tassazione progressiva tiene conto di un abbattimento del 40% su alcuni dividendi. In questo caso, l’eventuale eccedenza di PFU già versata viene rimborsata.

I redditi patrimoniali, come i dividendi, sono inoltre soggetti ai contributi sociali con un’aliquota del 17,2%.

D’altra parte, quando il Reddito Fiscale di Riferimento ("RFR") di un contribuente celibe supera 250.000 € (o 500.000 € per contribuenti sposati o uniti in PACS, con tassazione congiunta), la parte eccedente questa soglia è soggetta al Contributo Eccezionale sui Redditi Elevati ("CEHR") (da non confondere con il CDHR):

  • 3% sulla fascia compresa tra 250.000 € e 500.000 €
  • 4% oltre i 500.000 €

Il RFR – concetto essenziale per la prosecuzione di questo articolo – corrisponde all’insieme dei redditi percepiti e dei guadagni realizzati dal contribuente, prima dell’applicazione di determinati abbattimenti, esenzioni e detrazioni, come l’abbattimento del 40% sui dividendi.

Ad esempio, per un contribuente celibe e senza figli a carico che percepisce esclusivamente 30.000 € di dividendi, l’opzione per la tassazione progressiva (che darebbe luogo a un’imposta di circa 715 €, calcolata su 18.000 € dopo abbattimento) appare più vantaggiosa rispetto al PFU (3.840 €), poiché il suo RFR è 30.000 € – ovvero l’importo lordo su cui si applica il barème, con l’abbattimento del 40%.

Riprendiamo ora l’esempio del contribuente che percepisce 400.000 € di dividendi nel 2024. Secondo le nostre stime, il PFU risulta più vantaggioso:

  • Risultato PFU: 51.200 € di imposta sul reddito (12,8% dell’importo lordo).
  • Risultato barème (su opzione): 84.734 € di imposta sul reddito (calcolata su 260.000 €, ossia dopo l’applicazione dell’abbattimento del 40%).

La differenza è significativa: il PFU consente un risparmio di 33.534 € rispetto alla tassazione progressiva, con un tasso effettivo d’imposta del 12,8%, contro il 21% in caso di opzione per la tassazione progressiva.

A questo importo di imposta si aggiungono:

  • 4.500 € di CEHR (3% sulla quota dei dividendi lordi eccedenti la soglia di 250.000 €, ovvero su 150.000 €).
  • 68.800 € di contributi sociali (17,2% dell’importo lordo).

Così, il tasso effettivo d’imposizione del contribuente è pari al 14%, un risultato che considera l’imposta sul reddito (51.200 €) e la CEHR (4.500 €) su un reddito di 400.000 €.

Se includiamo i contributi sociali (68.800 €), il tasso di imposizione diventa 31,2%.

Occorre ricordare che il tasso effettivo d’imposizione è definito come il rapporto tra l’importo totale delle imposte effettivamente versate e il reddito imponibile. Questo concetto permette di misurare il peso fiscale reale sul reddito.

Da non confondere con il tasso marginale d’imposizione, che corrisponde:

  • Al 45% per la tassazione progressiva dell’imposta sul reddito.
  • Al 4% per la CEHR (tasso marginale applicato ai redditi superiori a 500.000 € per i contribuenti celibi e 1.000.000 € per i contribuenti sposati o pacsés).

Il tasso marginale indica semplicemente l’aliquota più alta applicabile, senza riflettere il peso fiscale effettivo.

2025 : l’impatto del CDHR sulle regole di imposizione

Il CDHR è un’imposta distinta dal CEHR. Nel nostro esempio, esso corrisponde alla differenza tra:

  1. Il tasso del 20% applicato al RFR (rappresentato dall’importo di 400.000 €), ossia 80.000 €; e
  2. L’importo dell’imposta sul reddito (51.200 €) e del CEHR (4.500 €) sui dividendi.

Questa differenza ammonta a 24.300 €. L’introduzione del CDHR porterà così il tasso effettivo di imposizione del contribuente al 20% (oppure al 37,2%, considerando anche l’impatto dei contributi sociali).

Per questo motivo, il CDHR è anche denominato imposizione minima sui redditi elevati: il suo obiettivo è garantire un tasso minimo di imposizione del 20%, al netto dei contributi sociali.

La contribuzione dovuta sui redditi del 2025 comporta il versamento di un acconto, da effettuare tra il 1° e il 15 dicembre 2025. Questo acconto è fissato al 95% dell’importo stimato della contribuzione, sulla base dei redditi noti al 1° dicembre, integrati da una proiezione sulla fine dell’anno.

In caso di ritardo o insufficienza nel pagamento dell’acconto, viene applicata una maggiorazione del 20% se l’acconto versato risulta inferiore di oltre 20% rispetto all’importo dovuto, oltre all’applicazione degli interessi di mora pari allo 0,2% al mese.

Un reddito fiscale di riferimento "aggiustato" per il CDHR

Il CDHR è calcolato sulla base di un reddito fiscale di riferimento aggiustato (RFR ajusté). Questo RFR aggiustato non solo determina la soglia di assoggettamento alla nuova contribuzione, ma costituisce anche la base imponibile teorica sulla quale viene applicata l’aliquota del 20%.

Il RFR aggiustato valuta il livello complessivo di reddito di un contribuente, aggregando i redditi da attività, capitale e patrimonio, reintegrando alcuni redditi esenti e neutralizzando parzialmente le deduzioni che riducono l’imposta finale. Per determinare il RFR aggiustato, vengono effettuati diversi ricalcoli:

  • Esclusione di abbattimenti e benefici esenti, così come di alcune plusvalenze derivanti da regimi specifici il cui differimento d’imposta è scaduto;
  • Esclusione delle retribuzioni esenti nell’ambito del regime fiscale degli impatriati;
  • Esclusione del reddito netto derivante dalla cessione o concessione di brevetti e di attività immateriali soggetti a un'aliquota preferenziale;
  • Esclusione dei proventi percepiti da un inventore che beneficia di un’aliquota ridotta specifica;
  • Esclusione dei redditi esenti in applicazione di una convenzione internazionale contro la doppia imposizione.

Per l’imposizione dei redditi del 2025, il RFR aggiustato verrà inoltre rettificato escludendo gli importi soggetti a prelievi liberatori specifici.

D’altra parte, i redditi eccezionali – ovvero quelli che, per loro natura, non sono percepiti annualmente e il cui ammontare supera la media dei redditi netti degli ultimi tre anni – verranno inclusi nel RFR solo per un quarto del loro importo. Analogamente, l’imposta corrispondente a questi redditi sarà considerata solo al 25% nel calcolo del tasso effettivo d’imposizione.

Questo meccanismo, finalizzato ad attenuare l’impatto fiscale di tali redditi, assicura che il loro trattamento rimanga indipendente dalla scelta dell’opzione per il quotient, riservata ai redditi soggetti alla tassazione progressiva.

Anticipare l’impatto del CDHR

I contribuenti interessati devono anticipare l’impatto del CDHR sulla loro strategia patrimoniale e fiscale.

TaxLhab assiste i propri clienti per proteggere la loro situazione fiscale e garantire la conformità alle nuove disposizioni normative.

Contattaci per una consulenza: contact@taxlhab.com.

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